Il soggetto che appone il visto di conformità sulla dichiarazione deve essere il medesimo che invia poi la dichiarazione. Questo in sintesi il chiarimento della risoluzione 29.11.2019, n. 99/E.
I soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità sono (ai sensi dell'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998) sinteticamente:
a) commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro;
b) periti ed esperti iscritti nei ruoli con laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o diploma in ragioneria;
c) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
d) CAF per imprese, dipendenti e pensionati;
e) altri, ossia (ex D.M. 18.02.1999): studi associati (associazioni o società semplici tra persone fisiche) in cui almeno la metà degli associati è una figura di cui alle precedenti lettere a) e b) e società commerciali di servizi contabili le cui quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti di cui alle lettere a) e b).
L'art. 23 D.M. 31.05.1999 stabilisce che i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili (contabilità interna), anche se tali scritture sono predisposte e tenute dal contribuente, a condizione che vi sia il controllo diretto e la responsabilità dello stesso professionista (contabilità esterne).
Pertanto, è necessaria l'identità...