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Imposte e tasse 10 Dicembre 2019

Apposizione del visto e invio della dichiarazione

Deve esserci identità soggettiva (commercialista, perito, CAF, ecc.) per chi svolge tali adempimenti.

Il soggetto che appone il visto di conformità sulla dichiarazione deve essere il medesimo che invia poi la dichiarazione. Questo in sintesi il chiarimento della risoluzione 29.11.2019, n. 99/E. I soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità sono (ai sensi dell'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998) sinteticamente: a) commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro; b) periti ed esperti iscritti nei ruoli con laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o diploma in ragioneria; c) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; d) CAF per imprese, dipendenti e pensionati; e) altri, ossia (ex D.M. 18.02.1999): studi associati (associazioni o società semplici tra persone fisiche) in cui almeno la metà degli associati è una figura di cui alle precedenti lettere a) e b) e società commerciali di servizi contabili le cui quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti di cui alle lettere a) e b). L'art. 23 D.M. 31.05.1999 stabilisce che i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili (contabilità interna), anche se tali scritture sono predisposte e tenute dal contribuente, a condizione che vi sia il controllo diretto e la responsabilità dello stesso professionista (contabilità esterne). Pertanto, è necessaria l'identità...

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