La partecipazione personale dell'organo amministrativo all'assemblea della società a responsabilità limitata per l'approvazione del bilancio costituisce un dovere dell'amministratore non delegabile a terzi. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza 13.09.2018, n. 7857.
Nell'alveo delle funzioni dell'organo amministrativo di una società di capitali, rientrano sia funzioni di rappresentanza che funzioni di gestione e tali tipologie di poteri sono suscettibili di delega - premette il Tribunale; per la società a responsabilità limitata, diversamente dalla Spa, non esiste un'apposita disciplina in materia di deleghe dei poteri amministrativi: la legge prevede la possibilità di inserire all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo precipue disposizioni volte a conferire ad altri soggetti (assemblea dei soci, singoli soci o terzi) talune attribuzioni tipicamente assegnate all'organo amministrativo. Tuttavia, non è consentito l'esercizio di una delega gestoria illimitata dell'amministratore, in capo al quale, ai sensi dell'art. 2475, ultimo comma C.C., devono permanere talune attribuzioni che costituiscono il nucleo irriducibile del potere di amministrazione in una Srl. Ai sensi di tale norma, non sono delegabili, in quanto costituiscono esclusiva competenza dell'organo amministrativo, “la...