Sin dalla sua costituzione, l'Unione Europea ha garantito a ogni cittadino dell'Unione la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri (art. 21 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), fatte salve le limitazioni previste dai Trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tale principio si estende anche nell'ambito della circolazione e della prestazione di una determinata attività lavorativa. In questo contesto si inserisce la c.d. libertà di stabilimento riconosciuta a ogni cittadino europeo, ovvero il diritto di svolgere attività indipendenti e libero professionali e di creare e gestire imprese in uno Stato membro, al fine di esercitare un'attività permanente su base stabile e continuativa, alle stesse condizioni che la legislazione di questo Stato - cioè quello di stabilimento - attribuisce a ciascuno dei propri cittadini.
Tale libertà è garantita, in particolare, dall'art. 49 T.F.U.E. secondo cui nessuna restrizione può essere applicata allo stabilimento, né all'apertura di agenzie, succursali o filiali, per iniziativa di cittadini di uno Stato membro che vogliano stabilirsi sul territorio di un altro Stato. Il principio appena enunciato ha spalancato la strada al fenomeno, ormai diffuso, dell'apertura della c.d. “partita IVA estera”, che consente a un imprenditore o professionista di spostare la...