ETS ed Enti non commerciali 02 Febbraio 2026

APS e OdV in regime forfetario non sono sostituti d’imposta

La novità a non operare le ritenute alla fonte è una possibilità resa efficace con l’entrata in vigore, dal 1.01.2026, del titolo X del D.L.gs. 117/2017.

Con l’inizio del nuovo anno trova finalmente applicazione l’art. 86 D.Lgs. 117/2017: si tratta di un particolare regime forfetario inerente alle attività commerciali svolte da associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato. Secondo il comma 6 “Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/1973”. Stante il tenore letterale della norma (“non sono tenuti”), la dispensa a operare la ritenuta non è comunque una preclusione a effettuare, tramite mero comportamento concludente, le ordinarie trattenute, con il conseguente rispetto di tutti gli adempimenti connessi. Al contrario, ove tali enti decidessero di non assumere la veste di sostituti d’imposta, si paleserà il solo obbligo di indicare nel modello dichiarativo per l’anno d’imposta 2026, specificatamente nella sezione dedicata del quadro RS, righi da RS371 a RS373, il codice fiscale di ogni beneficiario (col. 1) e l’ammontare totale delle somme allo stesso corrisposte (col. 2). Inoltre, sempre in merito agli aspetti informativi, a oggi, occorre prendere come riferimento quanto evidenziato dalla D.R.E. Campania in risposta all’interpello 27.07.2017, n. 954-881. In tale documento l’Amministrazione Finanziaria, del caso per i contribuenti forfetari ex L. 190/2014, ha precisato:- l’esonero dalla presentazione del modello 770;- l’obbligo...

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