Le Organizzazioni di volontariato godono ai fini Ires di un regime speciale molto agevolato, anche rispetto agli altri enti del Terzo settore.
Per tutti gli ETS diversi dalle imprese sociali, l’art. 79, c. 2 D.Lgs. 117/2017 (CTS) chiarisce a quali condizioni le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del medesimo decreto, relativo agli ETS, si considerano di natura non commerciale e, quindi, fiscalmente irrilevanti. D’altro canto, con riferimento alle sole Odv, gli artt. 33, cc. 2 e 3 e 56, c. 2 del CTS contengono disposizioni che possono essere rilevanti anche ai fini tributari.
Ai sensi dell’art. 33, c. 3 del CTS, per le attività di interesse generale, alle Odv è consentito ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 33, c. 3 del CTS). Si può, pertanto, ritenere che, per tali entrate, non vi siano riflessi fiscali.
Una novità interessante, anche se controversa da un punto di vista interpretativo, è contenuta nell’art. 33, c. 3, come modificato dalla L. 136/2018. Alle Odv sembrerebbe sia consentito svolgere attività di interesse generale anche dietro versamento di corrispettivi che superano le spese effettivamente sostenute per la realizzazione di tali attività a condizione, però, che “tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art. 6”.
È stato osservato che i requisiti di strumentalità e secondarietà possono avere un senso, rispetto alle attività di cui...