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IVA
17 Settembre 2024
Art. 7 D.L. 185/2008 e annotazioni in fattura dopo l'ord. 4112/2024
La Corte di Cassazione chiarisce l'importanza dell'annotazione in fattura per il regime Iva per cassa "operazione per operazione" e ne evidenzia le differenze con gli altri regimi.
L'ordinanza della Cassazione 14.02.2024, n. 4112 ha riacceso i riflettori sull'importanza delle formalità nell'applicazione del regime Iva per cassa. In particolare, la sentenza si concentra sull'art. 7 D.L. 185/2008, norma ora abrogata che consentiva ai contribuenti di optare per il regime di cassa su base "operazione per operazione" e di differire il versamento Iva per specifiche operazioni, a condizione che fosse esplicitamente indicato in fattura. Si richiedeva una particolare attenzione alle formalità, in quanto l'opzione doveva essere esercitata singolarmente per ciascuna operazione.La Cassazione e l'importanza dell'annotazione - La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha confermato che l'annotazione in fattura dell'opzione per il regime Iva per cassa ex art. 7 D.L. 185/2008 costituisce un elemento essenziale per beneficiare di tale regime. L'assenza di tale annotazione comporta l'applicazione del regime ordinario Iva e di conseguenza la perdita del diritto a differire il versamento dell'imposta.Confronto tra i regimi Iva per cassa - Per comprendere meglio l'importanza della pronuncia, è utile confrontare il “vecchio” regime previsto dall'art. 7 del DL 185/2008 (ora abrogato) con gli altri regimi Iva per cassa:- art. 6, c. 5 D.P.R. 633/1972: prevede il regime di cassa per specifiche categorie di operazioni, come le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti e le cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore di determinati enti pubblici;-...