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IVA
14 Maggio 2026
Art. 72 D.P.R. 633/1972: quando scatta davvero la non imponibilità Iva
Presupposti soggettivi e oggettivi, soglia dei 300 euro, requisito di reciprocità e ruolo del MAECI per missioni diplomatiche, organismi UE/ONU e altri organismi internazionali.
L’attenzione degli operatori che forniscono beni e servizi a soggetti esteri “di alto profilo” si concentra sempre più spesso su un tema delicato: quando è davvero possibile emettere fattura in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’art. 72 D.P.R. 633/1972 e quando, invece, si applica l’Iva ordinaria. L’art. 72, c. 2 stabilisce che la non imponibilità si applica, per gli enti indicati alle lettere a), c), d) ed e), solo se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo “superiore a 300 euro”. Il limite non opera per i prodotti soggetti ad accisa, per i quali valgono le soglie e i limiti propri dell’esenzione da accisa. La soglia dei 300 euro è stata confermata anche nel successivo riordino della disciplina Iva contenuto nell’art. 52 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10 (in vigore dal 2027), che riorganizza le “altre operazioni non imponibili” riproducendo, in chiave sistematica, la struttura dell’agevolazione: non imponibilità per determinate categorie di soggetti (missioni diplomatiche, organismi UE, ONU, altri organismi internazionali riconosciuti) e applicazione del limite minimo di importo alle operazioni verso tali enti, salvo specifiche eccezioni (ad es. prodotti sottoposti ad accisa).Sul piano operativo, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni profili fondamentali. La circolare 7.07.2015, n. 25/E, con riferimento agli acquisti effettuati da organismi dell’Unione Europea, ribadisce che:- l’agevolazione...