Sia la riforma dello Sport sia il Codice del Terzo settore affidano al notaio il controllo dei requisiti sostanziali e patrimoniali necessari per il riconoscimento della personalità giuridica, secondo un modello identico nei 2 casi: verifica della conformità dell’atto costitutivo e dello statuto, controllo delle condizioni richieste dalla relativa normativa, verifica della consistenza patrimoniale dell’ente. Cambia invece l’importo della soglia patrimoniale richiesta ed è proprio questo scarto a creare complicazioni pratiche per le associazioni che intendono muoversi tra i 2 sistemi.
Per ottenere la personalità giuridica tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il D.Lgs. 39/2021 fissa la soglia patrimoniale minima a 10.000 euro. Il notaio, verificato il rispetto di questo requisito insieme agli altri previsti, deposita lo statuto nel Registro; le formalità legate all’iscrizione dell’ente sportivo restano affidate alla previa affiliazione.
Per ottenere la personalità giuridica tramite il Registro unico nazionale del Terzo settore, l’art. 22 del Codice del Terzo settore richiede invece un patrimonio minimo di 15.000 euro. In questo caso il notaio, completato il controllo, deposita direttamente l’atto e chiede l’iscrizione, da cui discende l’acquisto della personalità giuridica.
Il divario di 5.000 euro tra le 2 soglie diventa un problema concreto per le associazioni già iscritte al RASD che decidono in un secondo momento di iscriversi anche al RUNTS. La situazione patrimoniale verificata per raggiungere i 10.000 euro richiesti dal primo registro non copre automaticamente il requisito più alto previsto dal secondo. È necessario quindi predisporre una situazione patrimoniale aggiornata, o una relazione di stima dove richiesta, per dimostrare il raggiungimento della soglia di 15.000 euro, con i relativi costi che si aggiungono a quelli già sostenuti per il controllo notarile in sede di iscrizione al RASD. Chi prevede di aprirsi al Terzo settore entro un tempo breve o medio può evitare questo secondo passaggio impostando fin dall’inizio il patrimonio dell’ente sulla soglia più alta, anche se il primo riconoscimento avviene tramite il RASD.
Il legislatore ha comunque previsto un raccordo tra i 2 registri per evitare che un’associazione si ritrovi con 2 distinte personalità giuridiche e le regole cambiano a seconda dell’ordine in cui le iscrizioni vengono effettuate. Un’associazione che ottiene la personalità giuridica con la procedura ordinaria del D.P.R. 361/2000 e si iscrive successivamente anche al RASD vede sospesa l’efficacia dell’iscrizione tenuta presso prefettura o Regione, ma non perde lo status giuridico già acquisito: la personalità giuridica resta quella conferita dal primo procedimento. Iscrizione ed eventuale cancellazione dal RASD vanno comunque comunicate all’Amministrazione competente che ha rilasciato il riconoscimento originario.
Diverso il caso di un’associazione che acquisisce la personalità giuridica direttamente tramite il RUNTS e successivamente si iscrive anche al RASD. Qui il riconoscimento resta ancorato al Registro unico, mentre l’iscrizione al RASD certifica solo la qualifica sportiva, senza produrre una seconda personalità giuridica e senza sospendere l’efficacia dell’iscrizione al RUNTS. La cancellazione dal RUNTS comporta in questo scenario la perdita automatica della personalità giuridica anche presso il RASD: per conservarla, l’associazione deve mantenere attiva l’iscrizione al Registro unico, che resta l’unico titolo su cui si fonda il riconoscimento. Non esiste una procedura separata presso il RASD che consenta di trattenere la personalità giuridica una volta usciti dal RUNTS. Le variazioni relative agli enti iscritti in entrambi i registri restano di competenza dell’ufficio del Registro unico, che deve comunicarle al Registro sportivo.
Il raccordo tra RASD e RUNTS evita così la duplicazione del riconoscimento giuridico: un’associazione non si ritrova mai con 2 personalità giuridiche distinte, ma con un solo titolo che prevale a seconda di quale registro sia stato utilizzato per primo.
