L’opzione concessa al contribuente di fruire delle perdite di esercizio verificate negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, oppure di non utilizzare le medesime perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce evidente forma di manifestazione di volontà negoziale e non già di una mera manifestazione di scienza, con la conseguenza che dovrà essere esercitata mediante una chiara indicazione nella dichiarazione, non potendosi a tal fine l'Amministrazione sostituirsi al contribuente. Diversamente la correlata dichiarazione non è da ritenere più emendabile.
Tale conclusione è raggiunta dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8195, depositata il 22.03.2019, che a nostro avviso non è condivisibile sonno diversi profili. I risultati raggiunti si ritengono connotati da una ingiustificata severità, che non giova sicuramente all’intero sistema impositivo, nel contesto del quale il rigore dell’azione impositiva dovrebbe pur sempre essere adeguatamente contemperato dal rigore logico e metodologico della stessa funzione.
Contrariamente alle conclusioni raggiunte nel contesto della pronuncia in commento, si ritiene che la dichiarazione dei redditi non abbia natura di atto negoziale e dispositivo, ma che rechi evidentemente una mera esternazione di scienza e di giudizio e che, in...