L'art. 121 D.L. 34/2020, in relazione alle spese connesse agli interventi edilizi agevolati, in primis al nuovo superbonus 110%, ha previsto la facoltà per il beneficiario di optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura o per la cessione del credito a terzi, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale. Le imprese coinvolte in questo meccanismo sono chiamate ad analizzarne i risvolti contabili e fiscali, considerato che, allo stato attuale, in dottrina non esiste una visione univoca.
Le imprese sono prevalentemente interessate da questa operazione nella fase in cui, nella qualità di fornitori, si rendono cessionarie del credito per effetto dell’opzione “sconto in fattura” esercitata dal committente. Tuttavia, può verificarsi anche il caso, meno frequente ma possibile, in cui l’impresa riveste la qualifica di committente e pertanto è direttamente beneficiaria della detrazione e può decidere di optare per una delle 2 alternative consentite dalla norma, in luogo dell’utilizzo diretto del beneficio fiscale. Nell’attesa di conoscere l’opinione dell’Agenzia delle Entrate, che, a tal proposito, ha chiesto il parere dell’Organismo Italiano di Contabilità, proviamo ad analizzare alcuni aspetti, tenendo conto delle varie casistiche e di quanto esposto nella bozza OIC del 25.01.2021.
Nel caso in cui l’impresa beneficiaria decida di mantenere la...