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Imposte e tasse 26 Giugno 2020

Aspetti fiscali e contabili del credito d'imposta sulle locazioni

L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito, si utilizza in compensazione (indicandola nel quadro RU) oppure si può cedere al locatore, al concedente o a terzi.

L'art. 28 del “Decreto Rilancio” (D.L. 19.05.2020, n. 34) prevede, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Con la circolare 6.06.2020, n. 14/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari per applicare le disposizioni contenute nell'art. 28. Condizione per beneficiare del credito è non avere conseguito nel 2019 ricavi o compensi in misura superiore a 5 milioni di euro e avere avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Ai sensi dell'art. 28, c. 6 e dell'art. 122, c. 2, lett. b) del “Decreto Rilancio”, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione o, in alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente e ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi dovranno essere indicati nel quadro RU della...

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