Le dinamiche aziendali hanno spesso portato le imprese ad acquisire immobili non strumentali e, pertanto, con limitazioni per la deducibilità fiscale dei costi. La legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), all’art. 1, c. 100 e seguenti, ha dato la possibilità alle società di potersi alleggerire di tutti quei beni immobili privi del vincolo di destinazione di carattere produttivo, beneficiando di una tassazione agevolata.
Si premette che le norme del Tuir nel disciplinare le modalità di deduzione dei costi riferiti ai beni immobili della società, consentono di identificarne la loro destinazione. In particolare, si possono distinguere 3 categorie:
immobili considerati beni merce: costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa, generano costi e ricavi e al termine del periodo di imposta dovranno essere valutati come rimanenze ai sensi dell’art. 92 del Tuir;
immobili beni strumentali: ai sensi dell’art. 43 del Tuir non sono produttivi di reddito fondiario e possono essere classificati: per natura nel caso che non vengano impiegati pur mantenendo la loro caratteristica strumentale: si individuano tra questi quelli annoverati tra le seguenti categorie catastali: B, C, D, E, A10; per destinazione nel caso che i beni immobili sono utilizzati per l’attività dell’impresa indipendentemente dalla loro categoria catastale, circostanza che consente la deduzione dei costi e porta alla...