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Imposte e tasse 07 Settembre 2021

Assegno temporaneo, domanda entro il 30.09.2021 per gli arretrati

Come fruire di tutte le mensilità messe a disposizione, che vanno dal mese di luglio al mese di dicembre 2021.

Solo presentando domanda per beneficiare dell'assegno unico temporaneo entro il 30.09.2021 vengono corrisposte anche le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio e fino al mese di dicembre 2021; dal 1.10.2021, infatti, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda. Si segnala che tutte le informazioni utili per questa agevolazione si possono trovare su una pagina internet creata dall'Inps e dedicata all'assegno temporaneo: https://assegnotemporaneo.com. L'assegno unico temporaneo è stato introdotto dal D.L. 79/2021, viene erogato mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata) oppure mediante bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale o, infine, mediante accredito sulla carta di cui all'art. 5, D.L. 4/2019, per i nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza. L'assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e l'importo è diverso a seconda che nel nucleo ci siano fino a 2 figli minori o almeno 3 figli minori. In quest'ultimo caso, con un ISEE inferiore a 7.000 euro, l'importo è maggiorato del 30% (653 euro con 3 figli, dunque 217,75 a figlio), 871 euro con 4 figli; e 1.179 euro con 5 o più figli. L'importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 euro (167,50 euro per ciascun figlio, ossia...

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