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Società 02 Maggio 2022

Assemblee di bilancio, avviso di convocazione da anticipare?

Il mancato rispetto del termine ex art. 2429, c. 3, c.c. nella convocazione dell’assemblea lede il diritto del socio alla consultazione preventiva del progetto di bilancio da approvare.

La stagione in corso delle assemblee di approvazione del bilancio d’esercizio è propizia per ripercorrere le disposizioni in tema di diritti dei soci alla consultazione preventiva del progetto di bilancio, in possibile contrasto con quelle relative ai termini di convocazione delle assemblee e ciò anche alla luce delle posizioni assunte dalla magistratura. In ordine a tali adempimenti, occorre fare riferimento alle norme seguenti: art. 2429, c. 3, c.c., secondo il quale “Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato nella sede della società insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti durante i quindici giorni che precedono l’assemblea (ndr., di prima convocazione) e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione”; art. 2366, c. 3, c.c.: per le Spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell’assemblea; art. 2479-bis, c. 1, c.c.: le Srl, in mancanza di previsioni nell’atto costitutivo, possono effettuare convocazione dell’assemblea mediante lettera raccomandata...

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