Per le assemblee di condominio Covid-19, il D.P.C.M. 13.10.2020 prevedeva quanto segue: lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18.06.1931, n. 773). Il successivo D.P.C.M. 18.10.2020, a riguardo, ha aggiunto il punto n-bis che ha disposto che sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, a eccezione di quelle che si svolgono in modalità a distanza.
Per attività convegnistica si intende il complesso delle attività organizzative e commerciali che ruotano attorno all'organizzazione di convegni, congressi e simili (dizionario italiano). Per attività congressuale si intendono le attività di riferimento al congresso, ossia incontro, riunione di rappresentanti di Stati per la definizione di questioni internazionali, conferenza, riunione generale dei rappresentanti degli iscritti a un partito o a un sindacato; riunione di specialisti, convegno.
Condominio piccolo (10, 15 componenti) - Si ritiene che quando una riunione coinvolge un numero contenuto di persone (10-15) la si possa identificare come “riunione privata” che non è stata vietata dal D.P.C.M. 18.10.2020; pertanto, si può svolgere, a patto che siano...