Conseguenze dopo l'approvazione dell'emendamento al Decreto Aiuti bis.
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Un emendamento approvato al decreto Aiuti bis prevede che per i crediti in relazione ai quali sono stati già acquisiti visti e asseverazioni, la responsabilità solidale dell'acquirente scatta soltanto con dolo o colpa grave.
Mentre l’obbligo di avere asseverazioni e visti è sempre previsto per il superbonus 110%, ciò non vale per le altre agevolazioni minori, come il bonus ristrutturazioni del 50%, l’ecobonus o il bonus facciate.
In caso di cessione del credito e sconto in fattura, asseverazioni e visti sono stati estesi ai bonus edilizi minori (con il Decreto Antifrodi) solo per le opzioni comunicate dal 12.11.2021; sono esclusi gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e quelli in edilizia libera (ad eccezione del bonus facciate).
Per disciplinare tale situazione e consentire l’estensione della nuova responsabilità solidale depotenziata, è stata ora introdotta un’asseverazione “ora per allora”. In sostanza, il fornitore, che non riesce a vendere i crediti fiscali, acquisisce ora per allora asseverazioni, visti e attestazioni ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave.
Sussiste il dubbio sulla detraibilità dei costi per le asseverazioni postume.