Asseverazione tardiva sismabonus ai fini del superbonus 110%
Nuovo chiarimento sul superbonus 110%: risposte a interpelli, circolari, risoluzioni e varie “Faq”, migliaia di pagine finora emanate, sembrano comunque insufficienti a fugare i dubbi su una materia dalla straordinaria complessità.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli effetti della mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia relativa agli interventi per la riduzione del rischio sismico, ai fini della fruizione del superbonus 110%.
In particolare, il caso riguarda un intervento edilizio, al di fuori dell’esercizio di arti e professioni, effettuato su un immobile di proprietà, accatastato come C/6, ma destinato a essere trasformato in abitazione al termine dei lavori. Nel caso specifico si trattava di interventi di riduzione del rischio sismico dell’edificio che possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di 96.000 euro.
L’istante riferisce di essersi avvalso di un "ingegnere asseveratore" in possesso di idonea polizza assicurativa, che ha predisposto e sottoscritto digitalmente la documentazione richiesta dalle norme edilizie vigenti, trasmessa mediante l’applicativo informatico “OpenGenio”, ma senza allegare alla comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, né l’asseverazione di rischio sismico ante operam (art. 3 D.M. 58/2017) né la relazione illustrativa della classificazione sismica.
Ciò premesso, si chiede se l’omissione possa essere assimilata a una violazione meramente formale, tale da non pregiudicare la fruizione delle detrazioni superbonus 110%.
Ebbene, la risposta...