- Bonus edilizi - Dal 12.11.2021, il D.L. 157/2021 impone l’asseverazione di congruità delle spese per la cessione del credito e lo sconto in fattura anche per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli con efficacia antisismica o di risparmio energetico. Tale novità dovrebbe essere già in vigore e potrebbe esserne prevista la retroattività.
- Oltre all’asseverazione, è previsto l’obbligo anche del visto di conformità dei dati e della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la detrazione d’imposta sia in caso di cessione o sconto in fattura di tutte le detrazioni edilizie, sia di utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus. L’unica deroga riguarda i casi in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
- Infine, per contrastare più attivamente le frodi nel settore, i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia delle Entrate, non possono procedere all’acquisizione del credito quando ricorrono elementi di sospetto che obbligano alla segnalazione Uif.
- Altri bonus Covid - L'art. 2, D.L. 157/2021, consente all'Agenzia delle Entrate di sospendere per 30 giorni l'efficacia delle cessioni dei crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza Covid individuati nell'art. 122, D.L. 34/2020:
- credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65, D.L. 18/2020);
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28, D.L. 34/2020);
- credito d'imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro (art. 120, D.L. 34/2020);
- credito d'imposta per la sanificazione e Dpi (art. 125, D.L. 34/2020).
- Anche su tali aiuti Covid, pertanto, saranno applicate le misure di contrasto alle frodi, che prevedono il blocco e lo scarto delle cessioni dei crediti d'imposta, in presenza di segnali di rischio.
