Altre imposte indirette e altri tributi 10 Giugno 2025

Assicurazioni sulla vita e imposta di bollo: le novità dal 2025

Dal 1.01.2025, l’imposta di bollo sulle polizze vita (rami III e V) è dovuta annualmente e non più al riscatto. Versamento via F24 con rate per l’imposta maturata fino al 2024. Chiarimenti anche per compagnie estere e “scudo fiscale”.

Con la circolare 4.06.2025, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro completo delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, cc. 87 e 88 L. 207/2024) in tema di imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita, disciplinata dall’art. 13, c. 2-ter della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972. Com’è noto, per effetto delle modifiche sopra citate, dal 1.01.2025, le imprese di assicurazione sono tenute a versare annualmente (e non più al momento del rimborso o del riscatto) l’imposta di bollo sulle comunicazioni ai clienti relative a specifiche polizze assicurative, ovvero:- le Polizze unit linked e index linked (ramo III), con prestazioni collegate a OICR, fondi interni, indici o altri valori di riferimento;- le operazioni di capitalizzazione (ramo V).L’imposta (pari al 2 per mille annuo) deve essere calcolata sul valore di mercato delle attività sottostanti (o sul valore nominale/rimborso in assenza di mercato) e versata in modalità virtuale tramite F24, ai sensi degli artt. 15 e 15-bis D.P.R. 642/1972. A tal fine, le imprese assicurative possono utilizzare in compensazione crediti d’imposta relativi ad altri tributi (compensazione orizzontale), ma non possono usare eventuali eccedenze di bollo per compensare altri debiti tributari.In particolare, per i contratti in essere al 1.01.2025, è previsto un piano di pagamento rateale dell’imposta maturata fino al 31.12.2024 così strutturato:-...

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