Il Codice del Terzo settore è intervenuto per limitare gli effetti della legge 398/1991 alle sole associazioni sportive dilettantistiche, ma ne risulta inciso anche l'art. 148, c. 3 TUIR.
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla riforma del Terzo settore con la circolare 1.08.2018, n. 18/E, spiegando (tra l'altro) sino a quando le associazioni potranno applicare ancora la legge 398/1991, a loro estesa in virtù dell'art. 9-bis D.L. 417/1991.
Sul tema siamo già intervenuti (e ora ne abbiamo un'ulteriore conferma) dicendo che l'entrata in vigore di questa norma avverrà a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, c. 10, e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Perciò, per identificare il “D-day”, occorrerà che il Registro unico nazionale del Terzo settore sia effettivamente operativo e dal periodo di imposta successivo, tanto l'estensione della legge 398/1991 alle associazioni, quanto l'art. 148, c. 3 TUIR risulteranno modificati.
In particolare, l'art. 148, c. 3 TUIR sarà applicabile solo alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche, risultando così escluse le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della...