Associazioni con attività sindacale e perdita del regime 398/1991
Zona grigia per tutte quelle realtà che vengono meno al requisito per l'agevolazione e che non possono qualificarsi come ETS ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 117/2017.
Come noto, il regime fiscale agevolato di cui alla L. 398/1991, originariamente previsto per le attività commerciali svolte dalle sole associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, era stato esteso, ai sensi dell'art. 9-bis D.L. 417/1991, convertito con modificazioni dalla L. 66/1992, alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco. Tale norma estensiva, però, figura tra le abrogazioni previste all'art. 102, c. 2 del Codice del Terzo Settore (CTS), a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
Si delinea così un quadro normativo all'interno del quale le sole associazioni sportive dilettantistiche, dopo la costituzione del RUNTS, potranno permanere all'interno del regime noto come 398/1991.
Ora, se per le attività commerciali svolte da Enti del Terzo Settore (ETS) che si qualificano come APS e ODV esiste un potente sostituto, dato dall'art. 86 CTS, non così è ad esempio per gli ETS non commerciali ordinari, ai quali è riservato un regime fiscale forfetario per le attività commerciali ai sensi dell'art. 80 del CTS, che risulta di molto depotenziato in termini di convenienza fiscale rispetto alla L. 398/1991 e che, per inciso, non contiene alcuna agevolazione o forfetizzazione in materia...