Il D.Lgs. 28.02.21, n. 36, come modificato con i correttivi di cui ai D.Lgs. 163/2022 e 120/2023, ha riformato la disciplina degli enti sportivi dilettantistici e all’art. 7, ha previsto che le Società sportive e le Associazioni Sportive Dilettantistiche debbono essere costituite con atto scritto, prevedendo espressamente le clausole che lo stesso deve contenere, ovvero:
la denominazione;
l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
l'assenza di fini di lucro (ai sensi dell'art. 8);
le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
le modalità di scioglimento dell'associazione;
l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle...