Coop e terzo settore 27 Luglio 2022

Associazioni sportive dilettantistiche nel Terzo settore

Vantaggi e svantaggi per i sodalizi sportivi collegati all’ingresso nel Terzo settore.

Il Registro unico nazionale del Terzo settore è operativo da diversi mesi e fintanto che la disciplina fiscale prevista nel Titolo X del CTS non sarà completamente applicabile a seguito della prescritta autorizzazione da parte dell’Unione Europea, per le associazioni sportive dilettantistiche è tempo di compiere delle scelte rivolte all’ingresso nel Terzo settore.
Le valutazioni non interessano solo l’ambito fiscale, ma riguardano altri aspetti legati alle diverse modalità di reperimento delle risorse finanziarie o allo svolgimento delle attività sportive.

I vantaggi comunque esistenti derivanti dall’ingresso nel Terzo settore possono così sintetizzarsi:
  • minori vincoli di accesso al 5 per mille (attualmente i sodalizi sportivi possono accedervi solo se svolgono attività di formazione per giovani e anziani);
  • possibilità di svolgere diverse attività di interesse generale, sia esse sportive che culturali (art. 5 del CTS);
  • interlocuzione privilegiata con la PA (artt. 55 e 56 del CTS);
  • accesso al credito agevolato (artt. 67 e 69 del CTS);
  • possibilità di svolgere attività in locali a prescindere quale sia la destinazione urbanistica degli stessi (art. 71 del CTS);
  • accesso ai fondi per il sostegno delle attività (artt. 72-75 del CTS).
Attualmente le associazioni sportive dilettantistiche applicano alcune agevolazioni fiscali quali la determinazione forfetaria del reddito e dell’Iva da versare (L. 398/1991) e la decommercializzazione dei corrispettivi specifici pagati dagli iscritti, associati e tesserati (art. 148, cc. 1 e 3, Tuir), oltre al riconoscimento di agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative laddove erogano compensi ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive (art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir).
È notizia di questi giorni che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto correttivo del D.Lgs. 36/2021, in attuazione della L. 86/2019 recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici, nonché di lavoro sportivo, che riscrive alcune disposizioni agevolative in ambito fiscale e previdenziale e definisce i rapporti di lavoro nell’area del dilettantismo.

L’ingresso nel Terzo settore per le sportive comporta una serie di adempimenti imposti agli ETS che possiamo riassumere in:
  • redazione del bilancio dell’ente e di raccolta pubblica fondi utilizzando schemi espressamente previsti dalla normativa nazionale;
  • obbligo di tempestiva comunicazione al Runts di ogni provvedimento straordinario, ivi le modifiche statutarie;
  • obbligo di dare comunicazione della perdita della natura non commerciale;
  • obbligo di comunicare emolumenti, compensi e corrispettivi corrisposti ai componenti degli organi amministrativi, di controllo e dirigenti;
  • obbligo di tenuta dei libri sociali e del libro dei volontari;
  • limiti nella percezione di proventi da attività diverse;
  • limiti nella gestione di lavoratori e volontari, di cui agli artt. 16 e 36 del CTS;
  • responsabilità personale degli amministratori, di cui all’art. 28 del CTS e applicazione di sanzioni di cui all’art. 91 del CTS;
  • nomina nei casi previsti dell’organo di controllo e della revisione legale dei conti con innegabile aggravio di costi poiché tali figure sono normalmente affidate a professionisti iscritti in Albi e/o Registri;
  • obbligo per le Aps di dare comunicazione al Runts dell’avvenuta riduzione del numero degli associati sotto il numero minimo di 7;
  • assoggettamento a verifica triennale da parte del Runts.
La scelta di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore comporterà che i sodalizi sportivi non potranno applicare la L. 398/1991 con conseguente aggravio di adempimenti contabili, oltre alla determinazione del reddito con criteri diversi e non senza maggiori oneri per le associazioni sportive.