Le valutazioni non interessano solo l’ambito fiscale, ma riguardano altri aspetti legati alle diverse modalità di reperimento delle risorse finanziarie o allo svolgimento delle attività sportive.
I vantaggi comunque esistenti derivanti dall’ingresso nel Terzo settore possono così sintetizzarsi:
- minori vincoli di accesso al 5 per mille (attualmente i sodalizi sportivi possono accedervi solo se svolgono attività di formazione per giovani e anziani);
- possibilità di svolgere diverse attività di interesse generale, sia esse sportive che culturali (art. 5 del CTS);
- interlocuzione privilegiata con la PA (artt. 55 e 56 del CTS);
- accesso al credito agevolato (artt. 67 e 69 del CTS);
- possibilità di svolgere attività in locali a prescindere quale sia la destinazione urbanistica degli stessi (art. 71 del CTS);
- accesso ai fondi per il sostegno delle attività (artt. 72-75 del CTS).
È notizia di questi giorni che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto correttivo del D.Lgs. 36/2021, in attuazione della L. 86/2019 recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici, nonché di lavoro sportivo, che riscrive alcune disposizioni agevolative in ambito fiscale e previdenziale e definisce i rapporti di lavoro nell’area del dilettantismo.
L’ingresso nel Terzo settore per le sportive comporta una serie di adempimenti imposti agli ETS che possiamo riassumere in:
- redazione del bilancio dell’ente e di raccolta pubblica fondi utilizzando schemi espressamente previsti dalla normativa nazionale;
- obbligo di tempestiva comunicazione al Runts di ogni provvedimento straordinario, ivi le modifiche statutarie;
- obbligo di dare comunicazione della perdita della natura non commerciale;
- obbligo di comunicare emolumenti, compensi e corrispettivi corrisposti ai componenti degli organi amministrativi, di controllo e dirigenti;
- obbligo di tenuta dei libri sociali e del libro dei volontari;
- limiti nella percezione di proventi da attività diverse;
- limiti nella gestione di lavoratori e volontari, di cui agli artt. 16 e 36 del CTS;
- responsabilità personale degli amministratori, di cui all’art. 28 del CTS e applicazione di sanzioni di cui all’art. 91 del CTS;
- nomina nei casi previsti dell’organo di controllo e della revisione legale dei conti con innegabile aggravio di costi poiché tali figure sono normalmente affidate a professionisti iscritti in Albi e/o Registri;
- obbligo per le Aps di dare comunicazione al Runts dell’avvenuta riduzione del numero degli associati sotto il numero minimo di 7;
- assoggettamento a verifica triennale da parte del Runts.
