Coop e terzo settore 05 Agosto 2020

Associazioni sportive e sponsorizzazione, un chiarimento sull'inerenza

I costi realmente sostenuti per la sponsorizzazione di attività sportive dilettantistiche, sono assoggettate ad una presunzione assoluta riguardo all'essenza “pubblicitaria” della spesa, senza che sia possibile alcuna ulteriore valutazione di inerenza di dette componenti

Secondo le prescrizioni contenute nell’art. 90, c. 8 della Legge n. 289/2002, il corrispettivo in denaro o in natura che sia erogato in favore - tra l’altro - di società ed associazioni sportive dilettantistiche costituisce, per il soggetto erogante, una spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del medesimo soggetto erogante. L'unico limite che sussiste in tale ambito è rappresentato dalla soglia quantitativa di tale ammontare, fissata per un importo di 200.000 euro. Nonostante la chiarezza del dettato normativo di riferimento, in sede di attività di accertamento erariale si assiste sovente a delle contestazioni che fanno leva sulla sussistenza del requisito di inerenza ed economicità del costo eventualmente sostenuto. Viene, in sostanza, operata una ridefinizione della statuizione normativa, convertendo una presunzione assoluta di inerenza, relativizzandola e subordinandola alla sussistenza del requisito di economicità, in realtà non previsto dal legislatore fiscale che, al contrario, dispone in un senso nettamente differente. L’intervento della Cassazione e il corretto esercizio della correlata funzione nomofilattica risulta allora - in tali circostanze - sempre opportuno e puntuale, venendo ad essere esperito tramite il controllo di posizione interpretative non adeguate e sovente gravemente pregiudizievoli rispetto alla garanzia di certezza di diritto, che ogni...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.