Assoggettabilità al fallimento di una società cooperativa
L'indagine circa la natura imprenditoriale dell'attività d'impresa può essere concentrata in via esclusiva sui dati di bilancio, quantomeno riguardo al caso specifico.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 4.02.2019, n. 3202, ha affermato il principio di diritto secondo cui ai fini dell'assoggettabilità al fallimento di una società cooperativa, l'indagine circa la natura imprenditoriale della sua attività può essere concentrata in via esclusiva sui dati di bilancio, qualora dagli stessi emerga una sproporzione tra ricavi e costi di dimensioni tali da essere oggettivamente incompatibile con la prevalenza di uno scopo mutualistico. Il ricorso in Cassazione era stato presentato avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma secondo cui la regola di “proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)” è presente anche nella società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei soci; sicché questa, se svolge attività commerciale, in caso di insolvenza può essere assoggettata a fallimento ex art. 2545-terdecies C.C. Con riferimento alla fattispecie concreta, poi, la Corte romana aveva constatato il peso decisivo dei dati di bilancio, da cui risultavano ricavi milionari.
Con ricorso in Cassazione si lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L.F. e dell'art. 2545-terdecies C.C., poiché la fallita non avrebbe avuto, quale scopo, la vendita di qualsivoglia prodotto offerto dai soci, ma semplicemente l'offerta di servizi resa con il lavoro dei propri soci lavoratori remunerati non certo con utili della...