Si avvicina, senza troppo clamore, un adempimento insidioso. La legge annuale sulla Concorrenza n. 124/2017 ha previsto alcune misure finalizzate alla trasparenza delle erogazioni pubbliche. Tra le misure approvate, l'art. 1, c. 125 richiede che le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro partecipate sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'adempimento dovrà concretizzarsi nel bilancio relativo al 2018 applicando il criterio per cassa e ciascuna Amministrazione sarà abilitata a procedere ai controlli.
Diciamo subito che la sanzione per l'inadempimento è particolarmente penalizzante perché consiste nella restituzione delle somme ricevute.
La norma desta perplessità, sia per la dubbia utilità sia perché essa è piuttosto indeterminata soprattutto in relazione alle fattispecie degli incarichi retribuiti e dei vantaggi economici di qualunque genere. Venendo al punto, le imprese si stanno chiedendo se la norma richieda la pubblicazione nella nota integrativa (di chi è tenuto a farla) di una pletora di informazioni relative alle forniture alla PA.
Con la recente circolare 5, l'autorevole Assonime prende posizione diffondendo alcune importanti interpretazioni non senza,...