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Imposte e tasse 14 Febbraio 2019

Assonime sulle variazioni in diminuzione secondo l'art. 26 IVA


L’Assonime dedica la circolare n. 2/2019 al problema delle variazioni in diminuzione IVA a causa di procedure esecutive individuali infruttuose. L’art. 26 del decreto IVA, infatti, consente la riduzione dell’IVA nell’ipotesi delle perdite su crediti. La norma deriva dal corrispondente art. 90 della direttiva che stabilisce il diritto alla riduzione dell’IVA anche in caso di mancato pagamento, alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Infatti l’IVA è un’imposta che grava sui consumi e sarebbe distonico che incidesse sugli operatori economici impossibilitati a esercitare effettivamente la rivalsa per insolvenza del debitore. Il legislatore fiscale italiano ha inteso bilanciare questo principio con l’esigenza di evitare accordi tra le parti in danno al Fisco. Per tale ragione l’art. 26 consente oggi la riduzione dell’IVA non solo in caso di procedure concorsuali ma anche in presenza di procedure esecutive individuali purché infruttuose. A tal fine il comma 12 precisa i casi in cui la procedura esecutiva si considera infruttuosa. Una procedura esecutiva si considera infruttuosa, tra l’altro, nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare, l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità. Senonché le procedure esecutive non...

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