IVA 28 Luglio 2025

ATECO 2025, quale impatto sul reverse charge?

Senza nuova elencazione dell’Agenzia non pare possibile riposizionare l’ambito applicativo della lettera a-ter) sui nuovi ATECO. Le conclusioni sarebbero paradossali: l’idraulico rimarrebbe in reverse solo per gli impianti geotermici.

Dal 1.01.2025 è in vigore, com’è noto, la nuova classificazione ATECO 2025 delle attività economiche, in sostituzione dei precedenti ATECO 2007 (da ultimo aggiornati nel 2022); per i vari adempimenti (statistici, fiscali e amministrativi) la nuova classificazione è tuttavia operativa dal 1.04.2025. Nulla è stato ancora ufficialmente detto dall’Agenzia delle Entrate in merito all’impatto delle novità che interessano anche il settore F “costruzioni”, con riferimento alla disciplina del reverse charge prevista dall’art. 17, c. 6, lett. a-ter) del D.P.R. 633/1972 e per quella della lett. a). Un po' tutti ci chiediamo, quindi, come comportarsi. Accantonate improbabili doti di chiaroveggenza, nell’attesa di avere un giorno indicazioni ufficiali, proviamo a formulare qualche “distensiva” riflessione anticipando, fin da subito, le conclusioni che, a giudizio di chi scrive, rappresentano l’unico comportamento praticabile: - si mantiene fede all’elencazione dei vecchi codi ATECO 2007 richiamati nella vecchia circolare 14/E/2015, per la disciplina della lett. a-ter); - vanno invece considerate, al contrario, le novità intervenute nel 2025 nei casi (residuali) di applicazione della disciplina della lett. a).Vediamo perché, questo richiamo alla vecchia codifica, per il primo caso. L’art. 17, c. 6, lett. a-ter) prevede, com’è noto, l’applicazione dell’inversione contabile “alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione...

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