Se l’Amministrazione Finanziaria ha dei dubbi sulla provenienza di pagamenti e fondi, è valido l’accertamento eseguito nei confronti di un professionista, che avrebbe occultato i ricavi facendoli confluire su un conto intestato alla moglie, sul quale poteva operare con delega. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza 11.12.2019, n. 32427, che ha ritenuto valide le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso di un professionista, che si era visto recapitare un avviso di accertamento per somme transitate sul conto corrente della coniuge.
In fase di ricorso, di fronte alla Commissione tributaria provinciale prima e Commissione tributaria regionale poi, la tesi dell’Agenzia delle Entrate era stata invece bocciata. Secondo i giudici di merito, infatti, al contribuente non si potevano addebitare presunti ricavi, in quanto sul conto intestato alla moglie, dove aveva “facoltà di traenza”, erano stati emessi solo assegni firmati dalla stessa coniuge. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate è ricorsa in Cassazione. I giudici di legittimità ricordano la presunzione dei ricavi (art. 32, c. 1, D.P.R. 600/1973) secondo cui i dati e gli elementi attinenti alle operazioni bancarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, in difetto di indicazione del beneficiario o in assenza di annotazione nelle scritture, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto ai fini dichiarativi. Dunque l’accertamento sul contribuente era legittimo ed è sul soggetto verificato che grava l'onere di provare che i movimenti bancari non riguardano operazioni imponibili.
In particolare, sui versamenti eseguiti sul conto corrente bancario del professionista o del lavoratore autonomo vige la presunzione legale (art. 32 D.P.R. 600/1973) secondo cui tali operazioni devono essere imputate a ricavi conseguiti come libero professionista o lavoratore autonomo. Tale prova non deve essere generica bensì analitica, deve cioè essere fornita per ciascuna movimentazione bancaria, in modo da rendere evidente l’estraneità dei movimenti all’imposizione (vedi anche Cassazione, sent. 18081/2010; 22179/23008; 26018/2014). Inoltre, in presenza di alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare tra il contribuente e i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, tale principio si applica anche alle movimentazioni effettuate, poiché in tal caso è particolarmente elevata la probabilità che debbano (in difetto di specifiche e analitiche dimostrazioni contrarie) ascriversi allo stesso contribuente sottoposto a verifica.
Il giudice di merito, a sua volta, è tenuto a verificare rigorosamente tutte le operazioni oggetto di accertamento, iter che, a parere della Corte, non è stato seguito. La C.T.R., infatti, nel caso in esame, avrebbe preso in considerazione solo i movimenti in uscita, cioè il pagamento dell’affitto di una casa locata al figlio del contribuente e assegni firmati dalla moglie, titolare del conto, e non anche i movimenti in entrata, riferibili ai presunti ricavi in nero. Tale prova, rileva la Cassazione, riguarda anche le movimentazioni effettuate dai parenti cointestatari dei conti correnti sottoposti a verifica, sulla base di un rapporto di stretta contiguità familiare tra il contribuente e i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica.
