Si ricorda, innanzitutto, che ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si deve fare riferimento ai prezzari individuati dall’art. 119, c. 13, lett. a) D.L. 34/2021, nonché ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni con decreto del Ministro della Transizione ecologica, che dovrà essere emanato entro il 9.02.2022.
Nelle more dell'adozione del citato provvedimento, però, la congruità delle spese deve essere determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, nei listini ufficiali o delle locali Camere di commercio oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Si rende opportuno ricordare che l’art. 121, c. 1-ter, lett. b) D.L. 34/2020 obbliga i professionisti tecnici abilitati ad asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, c. 13-bis, il quale dispone che, ai fini dell’asseverazione della congruità, si deve fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al c. 13, lett. a), oltre che, per talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti nel prossimo futuro con apposito decreto del Ministro della Transizione ecologica.
Il decreto richiamato non è altro che è il D.M. 6.08.2020 (Decreto Requisiti), il cui allegato “A”, al punto 13) individua quali prezzari di riferimento quelli regionali e/o quelli Dei (Genio civile).
Di conseguenza, sebbene il D.M. 6.08.2020 faccia riferimento soltanto all’ecobonus si ritiene possibile, sebbene in via residuale, anche per il sismabonus far riferimento al prezziario Dei poiché la medesima disposizione precisa che, nel caso in cui i tali prezziari di riferimento non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 16/E/2021) ricorda che l’art. 1, c. 1, lett. b) D.M. 157/2021 (Decreto Antifrodi) ha modificato l’art. 121 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) disponendo che i professionisti tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, c. 13-bis D.L. 34/2020; si precisa che per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica (ecobonus), compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel superbonus, invece, occorre fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato art. 119, c. 13-bis D.L. 34/2020 poiché il citato D.M. 6.08.2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi.
Sul punto, pertanto, si evidenzia che, innanzitutto, i prezziari regionali e provinciali, dove esistenti, possono sicuramente riferirsi a situazioni da definirsi ordinarie, nel senso di un lavoro lineare e non complesso e articolato, con la conseguenza che i tecnici dovrebbero asseverare liberamente i valori, senza o il disconoscimento dei valori delle spese attestate per mendacità della proprie asseverazioni che potrebbero, al contrario, risultare proprio mendaci nel caso in cui non avessero tenuto conto della specificità dell’intervento.
In secondo luogo, si ricorda che l’utilizzo in maniera residuale del prezziario Dei, già indicato nel citato allegato “A” al punto 13 del D.M. 6.08.2020, in passato era stato richiamato dall’art. 89, c. 2 D.Lgs. 163/2006, attualmente abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e, quindi, rappresentava un listino di riferimento; oggi il Dei, pubblicato da un soggetto privato, è comunque molto utilizzato dai professionisti tecnici per la valorizzazione di numerosi interventi, oltre a quelli riferibili all’ecobonus, di cui al citato Decreto Requisiti.
In effetti, nemmeno la recente nota ENEA del 21.10.2021 ha contestato il Dei, ma ha soltanto e necessariamente precisato che il prezziario “non costituisce di per sé garanzia circa la conformità (…) e la rispondenza tecnica” ai requisiti richiesti dal D.M. 6.08.2020 dei prodotti per l’edilizia utilizzati dalle imprese.
