Nel processo tributario telematico, difensori e dipendenti pubblici potranno prelevare su supporto analogico dalla posta elettronica certificata (PEC) copie e allegati e attestare la conformità delle copie cartacee rispetto ai documenti informatici da cui provengono.
È noto che, dal 1.07.2019, nel processo tributario le parti devono notificare e depositare gli atti processuali, e i documenti connessi, “esclusivamente” con modalità digitali, essendo tale processo, nell'ambito delle commissioni provinciali e regionali, diventato obbligatoriamente (ed esclusivamente) telematico.
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ha fornito le opportune indicazioni operative agli uffici periferici attraverso l'emanazione di una direttiva (la n. 54/2019) avente a oggetto, appunto, il processo tributario telematico (PTT), come disposto dall'art. 16 D.L. 119/2018, per quanto previsto dall'art. 16-bis D.Lgs. 546/1992 (sul tema, si veda anche la recente circolare n. 1/DF/2019).
In particolare, l'art. 25-bis D.Lgs. 546/1992, di recente introduzione, ha previsto una semplificazione delle procedure di attestazione di conformità dei documenti per effetto della trasformazione del processo da cartaceo a telematico, poste alcune deroghe, stabilendo che i difensori e i dipendenti (non si parla di funzionari ma semplicemente di dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria) dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comuni e altro),...