Interventi durante il periodo transitorio e principali esclusioni dal nuovo obbligo.
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La conversione in legge del D.L. 21/2022 (in attesa di pubblicazione in G.U) all’art. 10-bis, c. 2, introduce dal 1.01.2023 l’obbligo di attestazione Soa, per lavori di importo superiore a € 516.000, alle imprese che effettueranno interventi agevolabili con il superbonus 110% e ai fini delle opzioni di cessione o cessione del credito di tutti i bonus edili per i quali questa opzione è possibile.
Nel periodo transitorio dal 1.01.2023 al 30.06.2023, l’esecuzione lavori dovrà essere affidata a imprese che, al momento della sottoscrizione dei contratti, documenteranno al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per il rilascio della qualificazione Soa con una “Società organismo di attestazione”.
In questi casi non sono stabiliti limitazioni alla detrazione o all’opzione per la cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute nel 1° semestre 2023, ma la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1.07.2023 è condizionata all’avvenuto rilascio della Soa.
Esclusioni - La nuova qualificazione Soa per i bonus edili non si applica ai seguenti casi:
lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022;
contratti di appalto o di subappalto aventi data certa ex art. 2704 c.c., anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione;
bonus edili diversi dal 110%...