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Imposte e tasse 12 Dicembre 2022

Attestazioni per il superbonus, basta la polizza professionale

Un recente pronto ordini del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti conferma quanto la dottrina aveva a suo tempo già affermato sul tema dell’obbligo di copertura assicurativa per gli interventi relativi al superbonus.

Il Cndcec, con il pronto ordini 21.11.2022 (P.O. 85-2022), ha analizzato il tema della polizza assicurativa dei soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni per le detrazioni derivanti dai bonus edilizi, in particolare per il superbonus.

Un ordine provinciale ha chiesto, infatti, ai fini dei controlli che i commercialisti devono eseguire per il rilascio del visto di conformità, se l’obbligo assicurativo, posto a carico dei professionisti tecnici, richieda, necessariamente, la stipula di una polizza “single project (quindi, una per ogni cantiere) o, in alternativa, una polizza (a consumo) dedicata alle attività specifiche o sia sufficiente una polizza professionale senza esclusioni per le attività di asseverazione e con un massimale adeguato non inferiore a 500.000 euro che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e di una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni.
L’ordine territoriale segnalava un articolo tratto dalla stampa specializzata in cui venivano richiamati i chiarimenti forniti dall’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) con i quali ricorda, innanzitutto, che con il D.L. 13/2022, al comma 14, le parole “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” sono state sostituite dalle parole “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.
Di conseguenza, per effetto della soppressione della previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro, è previsto che l’assicurazione dei tecnici sia commisurata all’importo dei lavori eseguiti; la specificazione relativa a tale novità, però, per l’associazione vale esclusivamente per la soluzione single project, mentre per le altre soluzioni (polizza RC professionale base e polizza dedicata per più asseverazioni annue) permane tale limite minimo di massimale.
Tale tesi era, peraltro, già stata indicata dalla dottrina maggioritaria, stante il fatto che già dal tenore letterale delle norme si poteva rilevare che l’obbligo di stipula della polizza assicurativa si doveva considerare rispettato anche quando i professionisti tecnici avessero sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionali, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 5 D.P.R. 137/2012, sebbene adeguata (integrata) con una appendice, con una apposita modifica o con la sottoscrizione di una ulteriore polizza specifica.

Il Consiglio nazionale, preliminarmente, ha rilevato che le modifiche all’art. 119, c. 14 D.L. 34/2020, introdotte con decorrenza dal 26.02.2022 dall’art. 2, c. 2, lett. b) D.L. 13/2022, hanno riguardato esclusivamente il secondo periodo del medesimo comma 14, il quale disciplina la tipologia della polizza “single project” e non anche i successivi terzo e quarto periodo del comma 14, i quali si riferiscono alla normale polizza per responsabilità civile professionale e quella cosiddetta “a consumo” dedicata alle attività di attestazione e asseverazione.
Pertanto, la polizza a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni può considerarsi valida anche nelle versioni “alternative, di cui ai citati periodi terzo e quarto dell’art. 119, c. 14 D.L. 34/2020.