RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 13 Settembre 2018

Atti conclusi con scambio di corrispondenza e imposta di registro


Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre lo spunto per alcune considerazioni in tema di atti conclusi mediante scambio di corrispondenza. Accade sovente nella prassi commerciale e societaria di concludere atti attraverso la forma epistolare ovvero con lo scambio tra le parti di una proposta e di una accettazione. Nello specifico, i finanziamenti effettuati dai soci alla società sono spesso documentati da uno scambio di corrispondenza, che evita la redazione di un unico contratto di finanziamento che sarebbe soggetto all'imposta di registro del 3%. Se è pur vero che il finanziamento soci non richiede l'obbligatorietà della forma scritta, è sempre consigliabile utilizzare tale forma attraverso lo scambio di lettere contenenti le volontà unilaterali delle parti, soggette all'obbligo di registrazione solo in caso d'uso. In relazione alle modalità con cui effettuare lo scambio di corrispondenza, si ritiene sempre consigliabile prevedere la spedizione delle 2 lettere mediante il servizio postale, ma tale obbligo di fatto non è sancito da alcuna norma. I giudici della Suprema Corte, in particolare, con la sentenza 26.07.2018, n. 19799 si sono espressi affermando che il contratto concluso mediante scambio di corrispondenza non presuppone necessariamente che le lettere debbano essere spedite, essendo sufficiente anche il loro scambio brevi manu. L'Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso per...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.