Dal 1.01.2020, anche gli atti di accertamento e irrogazione sanzioni emessi dai Comuni hanno efficacia esecutiva. Per l'avvio della riscossione, dunque, non è più necessario attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento ovvero l'ingiunzione fiscale. La novità è contenuta dall'art. 1, c. 792 della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).
È introdotto il procedimento di riscossione mediante l'individuazione di un unico atto suscettibile di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata. In tal modo, l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Sino al 2019, infatti, tale sorte era riservata ai soli avvisi di accertamento di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate, posto che l'art. 29 D.L. 78/2010 fa esplicito riferimento "agli atti emessi ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni".
In analogia con le previsioni del D.L. 78/2010, il predetto comma 792, lett. a) prevede innanzitutto che gli atti in argomento, compresi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, “devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero,...