Altre imposte indirette e altri tributi 30 Gennaio 2025

Atti giudiziari e imposta di registro, stop alla solidarietà?

L'imposta di registro sugli atti giudiziari verrà modificata, mantenendo la solidarietà tra le parti. Tuttavia, è stabilito che l'imposta sarà inizialmente richiesta alla parte soccombente e solo in via sussidiaria alla parte vincitrice.

Qualcuno ricorderà la vicenda delle sorelle coraggio di Palermo, vittime prima della mafia e poi dello Stato. Le sorelle resistettero alle pressioni di un costruttore che voleva prendere il loro palazzo e dopo 30 anni di cause civili e una sentenza di risarcimento inutilizzabile per l’insolvenza del costruttore, dovettero cedere anche allo Stato che pretendeva l’imposta di registro al 3% sul risarcimento mai pagato.In effetti, l’art. 57 del Testo unico sull’imposta di registro dispone il principio della solidarietà nel pagamento dell’imposta tra tutti i soggetti che hanno preso parte alla vicenda giudiziaria. Come noto, il Fisco non è tenuto a richiedere l’imposta di registro alla parte condannata al pagamento delle spese. Il principio consente al Fisco di rivolgersi indifferentemente a una o più delle parti in causa senza risparmiare nemmeno il creditore rimasto insoddisfatto. Così può capitare che il creditore paghi e debba poi coltivare una nuova causa per ottenere ristoro dal debitore. Non è neanche raro che più di una parte paghi, non sapendo come si comporteranno le altre parti processuali, innescando poi una caccia ai rimborsi.Il D.Lgs. 18.09.2024, n. 139 interviene su tale regola e, se pur non scardinandola, introduce quantomeno un ordine di priorità tra le richieste da avanzare alle parti.Il nuovo comma 1.1 dell’art. 57 prevede adesso che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate effettuerà la registrazione anche in assenza del pagamento e...

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