Una compagnia assicurativa di diritto francese, con sede secondaria in Italia, ha interpellato l'Agenzia delle Entrate (interpello 23.12.2024, n. 269) per chiarire l'ambito applicativo della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli intermediari assicurativi, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, c. 89 della legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) all’art. 25-bis, c. 5 D.P.R. 600/1973. L'istante ha posto due specifici quesiti:- applicabilità della ritenuta sulle provvigioni corrisposte agli intermediari che operano nel collocamento di polizze viaggio (commercializzate tramite agenzie di viaggio) e polizze home (commercializzate tramite utilities);- possibilità di evitare la registrazione delle fatture esenti Iva emesse dalle agenzie di viaggio.La compagnia assicurativa ha proposto di:- applicare la ritenuta solo agli intermediari iscritti al RUI;- non applicarla agli intermediari non iscritti (come alcune agenzie di viaggio e utilities, ossia polizze “home” vendute da fornitori di energia e gas);- evitare la registrazione delle fatture esenti Iva quando il costo è già contabilizzato tramite il gestionale interno.L'Agenzia, richiamando la circolare 21.03.2024, n. 7/E, ha stabilito che sulla ritenuta d'acconto:- l’applicazione è generalizzata a tutti gli intermediari assicurativi, inclusi quelli accessori;- l'obbligo sussiste anche per i soggetti “non iscritti al RUI” quando esonerati ex art. 107 CAP;- la finalità è garantire parità di...