L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la breve ma interessante risoluzione 63/E/2019 sul tema dell'attività commerciale e dello scopo di lucro per ASD/SSD, frequente oggetto di contestazione in caso di verifica fiscale, sulla base dell'assunto che l'attività associativa effettuata applicando la L. 398/1991 sia svolta con “modalità commerciali”. L'Agenzia ha quindi fornito le necessarie precisazioni, affermando il seguente principio: “Il concetto di non lucratività non coincide necessariamente con quello di non commercialità. Infatti, mentre il carattere non commerciale dell'ente dipende dallo svolgimento in via esclusiva o prevalente di attività di impresa, l'assenza del fine di lucro implica invece un'espressa previsione statutaria che vincola la destinazione del patrimonio e degli utili di cui deve essere esclusa (anche in forma indiretta) la ripartizione”.
Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, il presupposto per l'applicazione delle agevolazioni, tra cui la L. 398/1991 per quanto concerne l'attività commerciale, è solamente l'assenza dello scopo di lucro e nulla osta all'applicazione di tale regime forfettario anche qualora l'attività commerciale dovesse essere prevalente rispetto all'attività istituzionale. In tale circostanza, trattandosi di un'associazione sportiva, questo soggetto non perderà...