È interessante mettere a confronto le attività di interesse generale previste nel Codice del Terzo Settore (art. 5 D.Lgs. 117/2017) con quelle dell'impresa sociale (art. 2 D.Lgs. 112/2017).
Come si può facilmente notare, le attività che si possono svolgere sono per la gran parte comuni, fatta eccezione per il microcredito (impresa sociale - IS) e per altre attività di carattere umanitario (beneficenza, tutela dei diritti, ecc.) tipiche degli enti benefici (Terzo Settore - ETS). Tenuto conto che sia gli ETS che le IS appartengono al Terzo Settore, la logica sottostante è quella di prevedere, a seconda delle situazioni, la “migrazione” di un ente in un'altra sezione del Registro, se vi sono i requisiti (art. 50, c. 3 D.Lgs. 117/2017). Questo fenomeno potrà accadere, per esempio, nel momento in cui un ente che prima esercitava le proprie attività non in forma di impresa (ETS), ora le eserciti in forma imprenditoriale (IS).
Per esempio, l'ETS non commerciale che a un certo momento vede incrementarsi i ricavi di natura commerciale, dovrà valutare se qualificarsi come impresa sociale (sempre che abbia i requisiti previsti dal D.Lgs. 112/2017), iscrivendosi nella apposita sezione del RUNTS.
Per valutare l'importanza di questo aspetto, si noti che, attualmente, un soggetto che perde la qualifica di ONLUS, ma non si scioglie, continuando a operare come ente non commerciale o come ente...