L'interpello n. 508/2022: esenzione Iva del servizio e applicazione delle disposizioni del Tuir in materia di valuta estera.
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Secondo l'interpello n. 508/2022 dell’Agenzia delle Entrate, l’assenza di un rapporto di scambio di servizi consente all’attività di estrazione di criptovalute (mining) di beneficiare dell’esenzione dall’Iva.
Dal momento che le operazioni in valuta virtuale sono assimilate alle valute tradizionali, la remunerazione in criptovaluta comporterebbe l’applicazione delle disposizioni del Tuir sulle operazioni in valuta estera: la remunerazione concorre alla formazione del reddito imponibile, nel periodo d’imposta in cui i servizi di mining possono considerarsi ultimati; la stessa regola si applica anche ai fini Irap.
Se l'attività del miner non è retribuita, in considerazione della circostanza per cui il servizio è stato comunque prestato, si realizzerebbe una perdita su crediti, deducibile in presenza di elementi certi e precisi ex art. 101, c. 5 del Tuir.