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Associazioni sportive dilettantistiche e sport 29 Ottobre 2026

Attività didattiche, sportive e formative da verificare

Con l’approssimarsi della fine dell’anno gli enti sportivi iscritti al RAS devono verificare che lo svolgimento di attività sportive, didattiche e formative sia correttamente registrato nella propria area riservata.

L’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) non rappresenta un adempimento meramente formale, ma presuppone che l’ente sportivo svolga effettivamente l’attività che ne giustifica il riconoscimento ai fini sportivi.
Il Registro nazionale, istituito presso il Dipartimento per lo Sport ai sensi del D.Lgs. 39/2021, costituisce lo strumento attraverso il quale viene certificata la natura dilettantistica delle associazioni e società sportive e, conseguentemente, la possibilità di beneficiare delle disposizioni che l’ordinamento riconnette a tale qualifica, in quanto il Registro ha sostituito dal settembre 2022 il precedente Registro Coni 2.0 come certificatore dell’attività sportiva svolta.

 

Attività sportiva, didattica e formativa - Il Regolamento del RAS richiede agli enti iscritti lo svolgimento di comprovata attività sportiva, comprendendo in tale ambito anche l’attività didattica e formativa:
- per attività sportiva si intendono, in particolare, le competizioni e manifestazioni riconosciute dall’Organismo sportivo affiliante;
- l’attività didattica comprende invece i corsi di avviamento e di pratica delle discipline sportive, organizzati dall’Organismo sportivo affiliante oppure direttamente dall’ASD o SSD nel rispetto dei requisiti tecnici previsti;
- l’attività formativa riguarda, infine, le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati, comprese quelle dedicate alla tecnica sportiva, alla sicurezza, alla tutela sanitaria, all’ordinamento sportivo e alla diffusione dei valori dello sport.
È quindi fondamentale che l’ente non rimanga semplicemente affiliato e formalmente iscritto, ma possa dimostrare nel tempo l’effettivo esercizio della propria attività istituzionale.

 

Comunicazione dei dati al Registro - I dati relativi alle attività svolte devono risultare correttamente comunicati al RAS attraverso l’Organismo sportivo di affiliazione, secondo le modalità previste dal Regolamento. Ricordiamo che all’interno del RAS, accedendo alla sezione ASD/SSD e poi alla sottosezione “Attività”, l’ente può verificare quali attività sportive, didattiche e formative, organizzate oppure a cui ha preso parte, sono state registrate. In caso di omissioni o incongruenze è necessario contattare l’Ente affiliante per verificare e correggere gli errori riscontrati.

 

Le conseguenze dell’inattività - La mancanza di un’attività sportiva effettiva e documentabile non deve essere sottovalutata. Il mantenimento dell’iscrizione al RAS è infatti collegato alla permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa e il Dipartimento per lo Sport dispone di specifici poteri di verifica e controllo; tra i requisiti vi deve essere l’organizzazione e/o la partecipazione ad almeno un’attività sportiva, didattica o formativa nel corso dell’anno solare.
L’eventuale perdita dell’iscrizione assume particolare rilevanza perché il RAS certifica la natura sportiva dilettantistica dell’ente, alla quale l’ordinamento collega importanti effetti giuridici, fiscali e contributivi.
Il consiglio, quindi, è di effettuare periodicamente la verifica della propria posizione nel Registro, in particolare ora che l’anno sta per concludersi, controllando non soltanto affiliazione, tesseramenti e dati dell’ente, ma soprattutto che risultino correttamente censite le attività sportive, didattiche e formative effettivamente svolte.