Il Codice del Terzo settore si caratterizza anche per il superamento della dicotomia tra soggetti del Libro I del Codice Civile che svolgono un’attività non lucrativa (enti di erogazione) e i soggetti del Libro V (società) che esercitano un’attività economica. In effetti, anche gli ETS possono svolgere un’attività economica (si veda l’art. 6 del CTS) e produrre un utile di gestione, purché questo non venga distribuito (lucro soggettivo - si vedano gli artt. 8 e 9 del CTS). In questa logica, la normativa sulle attività diverse, sia primaria (art. 6 del CTS) che secondaria (D.M. Lavoro 107/2021), ha inteso, nello stabilire il carattere di “strumentalità” e di “secondarietà” rispetto alle attività di interesse generale, che le suddette attività devono avere e riservare un ampio spazio all’esercizio di attività di impresa. Volendo fare un confronto con situazioni analoghe già previste dall’ordinamento, basti pensare alle attività connesse delle Onlus (art. 10, c. 5 D.Lgs. 460/1997).Osserviamo che, per quanto riguarda il requisito della “strumentalità” il D.M. 107/2021 non ha fatto un’elencazione tassativa delle attività esercitabili (si veda, invece, ad esempio, per le ODV il D.M. 25.05.1995), affermando genericamente la possibilità di esercitare attività “diverse” da quelle di “interesse generale” in modo “indipendente dal loro oggetto” (art. 2), legando la “strumentalità” alle finalità perseguite dall’ente...