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Gestione d'impresa 04 Giugno 2019

Attività enoturistica considerata attività agricola


L'attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135, c. 3 C.C. se svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, e può essere esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività, in conformità alle normative regionali definite sulla base D.M. 12.03.2019. Con tale decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.04.2019, n. 89), il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ha infatti approvato le “linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica”. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, il decreto in vigore, dal 16.04.201,9 prevede i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche: - apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all'interno dei quali possono essere compresi domenica, prefestivi e festivi; - strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; - cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; - sito o pagina web aziendale; - indicazione dei parcheggi...

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