Attività su incapaci, è il Fisco a decidere l'esenzione Iva
L'attività di tutela e protezione svolta da un avvocato costituisce in linea di principio un'attività economica: è quanto previsto dalla sentenza nella causa C-846/19 della Corte Ue.
L'Amministrazione Finanziaria può cambiare idea sull'esenzione dall'Iva riconosciuta in precedenza e pretendere, da un certo momento in poi, il pagamento dell'imposta, senza violare il legittimo affidamento del contribuente che ha, invece, continuato a qualificare le proprie operazioni esenti. È quanto statuito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza 15.04.2021, causa C-846/19, in merito alla natura dell'attività svolta da un avvocato nell'ambito di mandati di protezione di persone legalmente incapaci, in particolare sul carattere oneroso ed economico di tale attività e sulla possibilità di riconoscere l'esenzione che l'art. 132, par. 1, lett. g), della direttiva, accorda alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale.
Un avvocato lussemburghese che svolge dal 2004 attività di mandatario nell'ambito dei regimi di protezione dei maggiorenni incapaci, ha ricevuto dal Fisco, nel 2018, la richiesta di pagamento dell'Iva per l'attività di rappresentanza svolta negli anni 2014 e 2015. Per il legale, tuttavia, tali attività devono essere esenti in quanto non rientranti nella nozione di attività economica. La Corte ha stabilito che un'attività del genere...