1) Forma dell’atto (art. 5, D.Lgs. 112/2017).
L’art. 5, c. 1 prevede che “l’impresa sociale è costituita per atto pubblico”. Pertanto, anche quegli enti, come le associazioni non riconosciute ed i comitati, per la cui costituzione non sono richiesti particolari formalismi, devono rispettare la forma dell’atto pubblico.
Il notaio dovrà verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per l’assunzione della qualifica di impresa sociale. L’atto costitutivo dell’impresa sociale è soggetto a particolari oneri pubblicitari. L’art. 5, c. 2 stabilisce che gli atti costitutivi, le loro modificazioni, gli altri atti relativi all’impresa sociale devono essere depositati entro 30 giorni a cura del notaio o degli amministratori all’ufficio del Registro delle Imprese, competente per territorio. A sua volta, l’art. 2, c. 6 D.M. 16.03.2018 stabilisce che il deposito viene effettuato utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico per la presentazione delle domande al Registro delle Imprese.
Relativamente alla fase transitoria l’art. 17, c. 3, come modificato dall’art. 6 D.Lgs. 20.07.2018, n. 95, prevede che le modifiche statutarie per adeguare gli enti già preesistenti al decreto di riforma (da effettuare entro il 20.01.2019), richiedono le sole modalità e maggioranze previste per le assemblee ordinarie nel caso in cui gli...