È legittimo l'accertamento fiscale quando gli acquisti contenuti in un atto notarile sono sproporzionati rispetto al reddito dichiarato, a meno che il contribuente non riesca a dimostrare che l'investimento è solo simulato. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza 3.05.2019, n. 11675, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La questione sorge dall'atto impositivo notificato a una contribuente per la maggiore Irpef in quanto risultava da un atto notarile l'acquisto di quote di una Srl sproporzionato rispetto al reddito dichiarato. La contribuente nei primi due gradi di giudizio si era difesa sostenendo che la compravendita era solo simulata, motivazione quest’ultima ritenuta sufficiente dalla Ctp e dalla Ctr, ma non per la Suprema Corte, che ha ribaltato il verdetto affermando che la simulazione dev'essere provata.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di accertamento dell’imposta sui redditi e al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell’art. 38 D.P.R. 600/1973, la sottoscrizione di un atto notarile (nello specifico, una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all’applicazione di presunzioni semplici, che l’Ufficio finanziario è...