Superato il rispetto dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.03.2020, C(2020)1863 final: da ricalcolare la sommatoria degli interventi sottoposti a quadro temporaneo, per verificare la possibilità di accedere a nuove agevolazioni.
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La non concorrenza alla formazione del reddito per gli aiuti a fondo perduto rimane fuori dai limiti del quadro temporaneo, liberando spazio per ulteriori contributi alle imprese: si desume dal sito dell'Agenzia delle Entrate, che riprende quanto stabilito dalla L. 106/2021, di conversione dell'art. 1-bis, D.L. 73/2021, che ha abrogato l'art. 10-bis, c. 2, D.L. 137/2020.
La nuova disposizione prevede che la non concorrenza alla formazione del reddito di tutti i contributi e indennità di qualsiasi natura erogati in seguito all'emergenza Covid-19, non sia più subordinata al rispetto dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.03.2020, C(2020)1863 final.
Il quadro temporaneo prevede la possibilità di concedere aiuti con i seguenti massimali:
€ 225.000 per la produzione primaria di prodotti agricoli;
€ 270.000 per la pesca e acquacoltura;
€ 1,8 milioni per tutti gli altri settori (inizialmente questo limite era fissato a € 800.000).
Grazie all'uscita dal quadro temporaneo, con le modifiche apportate dalla legge le imprese si ritroveranno con uno spazio maggiore nel plafond da € 1,8 milioni, con la possibilità di ottenere nuovi aiuti per i soggetti che avevano già raggiunto il massimo.