Come è ormai noto, la legge di conversione del Decreto Liquidità ha ampliato i limiti dei prestiti garantiti al 100% dallo Stato; in particolare, gli importi massimi ottenibili sono passati dagli originari 20.000 euro agli attuali 30.000 e i tempi di rimborso sono stati estesi dai 6 ai 10 anni. Occorre però chiarire quali sono le procedure da seguire, sia per i potenziali beneficiari che ancora non hanno formulato alcuna domanda di affidamento, ma soprattutto per quelle imprese e lavoratori autonomi che invece hanno già presentato richiesta e ottenuto il finanziamento.
Per i nuovi richiedenti, le banche e il Fondo di Garanzia per le PMI hanno aggiornato la modulistica in modo tale da adeguare le richieste ai nuovi importi e ai più lunghi tempi di rimborso; sarà quindi sufficiente utilizzare e compilare i nuovi modelli per le richieste di affidamento e la versione aggiornata dell'ormai famoso Allegato 4-bis del Fondo di Garanzia.
Per chi invece ha già inoltrato la vecchia richiesta, l'Abi ha recentemente emanato una circolare in cui vengono illustrate le modalità operative che consentono di ottenere un adeguamento alle nuove condizioni; la conoscenza di tali modalità può essere utile per valutare se il gioco vale la candela, vale a dire se può essere o meno il caso di chiedere i maggiori importi (qualora ovviamente i parametri di fatturato e spesa salariale lo consentano) e/o di avvalersi di tempi più lunghi per il rimborso. Le procedure cambiano a seconda che il prestito ammesso alla garanzia del Fondo sia stato o meno già erogato dalla banca. Infatti, se ancora l'istituto di credito non ha proceduto all'erogazione, per ottenere l'adeguamento ai nuovi limiti è sufficiente inviare al Gestore del Fondo una semplice richiesta di conferma della garanzia già concessa.
Nell'ipotesi di erogazione già avvenuta le cose sono più complicate e dipendono dalle modalità con cui la banca procede ad adeguare il prestito alle nuove condizioni. Se l'adeguamento avviene attraverso l'erogazione al soggetto beneficiario di un nuovo prestito con sostituzione integrale di quello precedente, dovrà essere richiesta al Gestore una conferma della garanzia già concessa; idem nel caso in cui al prestito esistente venga aggiunta una semplice clausola (addendum nel linguaggio della circolare), anche se questa soluzione è praticabile per la sola estensione dei tempi del rimborso e non per un adeguamento degli importi. Se invece la banca intende erogare un ulteriore importo attraverso la stipula di un finanziamento aggiuntivo con tanto di piano d'ammortamento separato, è necessario presentare al Fondo una nuova richiesta di ammissione alla Garanzia; in soldoni, occorre aprire una nuova pratica.
Le stesse identiche procedure sopra delineate sarebbero applicabili nell'ipotesi, più che altro teorica, in cui la banca abbia erogato il finanziamento prima di aver ricevuto la garanzia da parte del Fondo.
La circolare precisa comunque che sia le richieste di conferma delle garanzie, sia le nuove richieste formulate per beneficiare di condizioni migliori, sono concesse automaticamente e senza valutazione del merito di credito; le banche, quindi, possono procedere a erogare prestiti più consistenti o importi aggiuntivi senza attendere l'esito finale della elaborazione da parte del Fondo. Rimane ovviamente la verifica formale dei requisiti indicati dal richiedente nell'autocertificazione.
