Siamo alle solite, la legge di Bilancio ritocca le percentuali di compensazione Iva su prodotti agricoli con decorrenza dal 1.01, ma la definizione della nuova percentuale è demandata ad un successivo decreto interministeriale (MEF e MIPAAFT) da emanarsi entro il 31.01, termine che nella maggior parte dei casi non è stato rispettato con le inevitabili conseguenze per gli operatori economici costretti ad operare nell'incertezza, soprattutto quest'anno in coincidenza dell'avvio della fatturazione elettronica.
Questa volta tocca al legno e alla legna da ardere, prodotti per i quali l'art. 1, c. 662 legge di Bilancio ne prevede un aumento da determinarsi mediante il predetto decreto tenendo conto del limite di spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2019.
Secondo il tenore letterale della norma, quindi, l'incremento che verrà stabilito sarà da considerarsi “a regime” analogamente a quello previsto per il latte e derivati a partire dal 2016.
Poiché l'aumento delle percentuali di compensazione per il legno è da determinarsi nel rispetto del predetto limite di spesa, non è neppure possibile formulare previsioni rispetto alla situazione attuale che prevede l'applicazione della percentuale di compensazione del 2% a tutti i sottoelencati prodotti:
- la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine nonché per i cascami di legno e la segatura ai quali si applica in fattura...