Istituiti i codici tributo per l'ecobonus in favore delle imprese costruttrici che rimborsano il contributo green al venditore, il quale a sua volta applica uno sconto diretto all'acquirente.
Il 23.09.2019 è stata pubblicata la risoluzione n. 82/E che istituisce i 2 codici tributo F24 dell'ecobonus per l'acquisto di auto e moto elettriche o ibride. Precisamente, i codici sono:
- "6903" per i veicoli di categoria M1, ossia le auto con al massimo 8 posti compreso il conducente;
- "6904" per ciclomotori e motoveicoli.
L'incentivo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2019 e prevede questo meccanismo di agevolazione allo scopo di promuovere la mobilità green: lo sconto diretto in favore dell'acquirente di un'auto nuova e immatricolata in Italia dal 1.03.2019 al 31.12.2021, con prezzo di listino inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa) e con emissioni fino a un massimo di 70 CO2 g/Km. Lo sconto si ribalta sul venditore dell'auto, che viene a sua volta rimborsato direttamente dall'impresa costruttrice/importatrice, la quale, infine, lo recupera come credito d'imposta da utilizzare in compensazione presentando modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia.
Per fruire di tali crediti le imprese costruttrici devono accedere al proprio cassetto fiscale e il credito spetta solo dopo aver rimborsato il contributo al venditore e a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione di acquisto del veicolo (come chiarito dalla risoluzione 82/E/2019). Inoltre, sempre tali imprese sono tenute a conservare fino al 31.12 del 5° esercizio...